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Fondo salva-casa: addio al pignoramento da parte della banca.

 

Il contribuente in difficoltà che abbia stipulato un mutuo ipotecario per acquistare la prima casa, potrà salvare l’immobile dalla procedura esecutiva. Una nuova misura, infatti, consente al mutuatario inadempiente, se sussistono determinate condizioni, di poter beneficiare di una rinegoziazione del mutuo o di un rifinanziamento.

Lo prevede il nuovo art. 41-bis del decreto fiscale (D.L. n. 124/2019) la cui legge di conversione è in vigore dal 25 dicembre 2019.

La norma, inserita durante l’esame alla camera, introduce in via temporanea una nuova disciplina per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato, al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori.

Quali sono i requisiti e le condizioni per accedere a questi benefici?

Le condizioni sono le seguenti:

a)il debitore sia qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera a) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b)il creditore sia un soggetto che esercita l’attività bancaria ai sensi dell’art. 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

c)il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, e il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;

d)sia pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1 gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019

e)non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore precedente o, comunque, si depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti.

f)l’istanza sia presentata per la prima volta nell’ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021

g)il debito complessivo calcolato ai sensi dell’art. 2855 del codice civile nell’ambito della procedura di cui alla lettera d)e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000-

h)l’importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l’importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75 per cento;

i)il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;

I)il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;

m)non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n.3.

Nel caso in cui il debitore non riesce ad ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6.

Questo strumento, così come la legge 3/12 sul sovraindebitamento, possono essere il volano per ridare una nuova vita al debitore.

 

Banka Delle Soluzioni

 

 

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